Marina Topini
Avvocato

Avvocato in Milano, è specializzata nella consulenza ad imprese del settore dell’estetica e della cosmesi.

Per chiarimenti o quesiti, è possibile contattarla direttamente per posta elettronica scrivendo a mtopini@avvocati-commercialisti.org oppure telefonicamente al numero 02.55.19.12.05.

 

Domanda:

Buongiorno Avvocato,
quali sono gli strumenti legali di cui può disporre l’acquirente di apparecchiature per l’estetica o di prodotti cosmetici qualora il loro uso sui clienti provocasse danni?

Lucia


Risposta:

Gentile Lucia,
la normativa di riferimento è contenuta nel Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 che regola la disciplina della responsabilità del produttore per i danni conseguenti alla commercializzazione di prodotti difettosi. Per produttore si intende:

  • il fabbricante del bene, il fornitore del servizio o un suo intermediario;
  • l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione Europea;
  • chiunque si “presenti” come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.

Quando il produttore non è individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto il modo in cui è messo in circolazione e le caratteristiche palesi, l’uso a cui può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che si possono prevedere, il tempo in cui è stato messo in circolazione, ecc. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che uno più perfezionato sia stato messo in commercio, deve essere invece considerato tale se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie. La responsabilità del produttore è invece esclusa se:

  • non ha messo l’articolo in circolazione;
  • il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando ha immesso il prodotto sul mercato;
  • non ha fabbricato l’oggetto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso;
  • il difetto è dovuto alla conformità dell’articolo a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
  • lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche non permetteva di considerarlo ancora come difettoso;
  • nel caso in cui sia produttore o fornitore solo di una parte componente.

Il risarcimento è altresì escluso nel caso di colpa del danneggiato che si ravvisa in tutte le ipotesi in cui quest’ultimo non abbia operato ogni diligenza nella scelta e nell’uso degli articoli. Va tuttavia sottolineato che è nulla qualsiasi pattuizione che escluda o limiti preventivamente la responsabilità del produttore. La normativa limita inoltre l’area del danno risarcibile soltanto ad alcune tipologie:

  1. danno da morte o lesioni personali;
  2. danno conseguente alla distruzione o al deterioramento di una merce diversa dal prodotto difettoso destinata all’uso o consumo privato.

In pratica, il danneggiato potrà intraprendere un’azione legale per far valere la responsabilità del produttore e dovrà provare il difetto, il danno e il loro collegamento causale; dovrà pertanto dimostrare che l’articolo non era conforme alle ragionevoli aspettative di sicurezza e che da tale difformità è derivata la morte o la lesione personale oppure la distruzione o il deterioramento di una merce diversa dall’articolo difettoso. Grava sul produttore l’onere di provare l’esistenza delle cause di esonero delle responsabilità sopraelencate, in difetto di tale prova la domanda del danneggiato dovrà essere accolta. L’acquirente ha l’onere di intraprendere l’azione legale entro dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato messo in circolazione nell’UE. La garanzia da oggetto difettoso a favore dell’acquirente si prescrive comunque in tre anni dal giorno in cui questi ha conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile. È di fondamentale importanza quindi che denunci la circostanza per iscritto con una lettera di contestazione formale indirizzata al produttore o al fornitore.  

Domanda:

Gentile Avvocato,
sto arredando il mio centro estetico e devo acquistare costosi macchinari, che col passare del tempo andranno sostituiti con altri più “moderni”. Esiste un contratto d’acquisto che salvaguardi il mio investimento?

Grazie, Valeria

Risposta:

Cara Valeria,
l’attività di un centro estetico moderno richiede l’utilizzo di un’ampia gamma di macchinari destinati a soddisfare le sempre più crescenti e differenziate esigenze di trattamenti finalizzati al miglioramento dell’immagine e al benessere psico-fisico della clientela. Il titolare del centro potrebbe procedere all’acquisto puro e semplice delle macchine, questa soluzione tuttavia potrebbe rivelarsi non del tutto soddisfacente in quanto dopo qualche anno si ha la necessità di sostituire il macchinario vecchio con uno nuovo, tecnologicamente più avanzato, o acquistarne uno diverso. Lo strumento contrattuale che meglio si presta a soddisfare le Sue esigenze è il leasing. Con questo termine si definisce un contratto di tipo finanziario con cui un soggetto si impegna a dare in locazione a un altro soggetto un bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Le parti del contratto sono il locatore e il locatario. Nella prassi più diffusa tuttavia il leasing si caratterizza come un’operazione trilaterale, che coinvolge anche una società di leasing. Siamo in presenza quindi del cosiddetto leasing finanziario, che si struttura in due diversi contratti:

  1. contratto di fornitura tra produttore/fornitore del bene e società di leasing che ne diventa proprietaria;
  2. contratto di leasing o locazione finanziaria tra impresa di leasing e titolare del centro estetico.

Nella prassi commerciale quindi il leasing finanziario opera secondo questa scansione di fasi:

  • il titolare del centro estetico individua il bene da acquistare e ne concorda con il produttore/fornitore le caratteristiche tecniche, il prezzo, i tempi di consegna, ecc;
  • la società di leasing acquista il bene dal produttore/fornitore e lo concede in locazione al titolare del centro estetico;
  • quest’ultimo si impegna a pagare alla società di leasing dei canoni periodici;
  • alla scadenza del contratto, il titolare del centro estetico ha la facoltà in via alternativa di acquistare la proprietà del bene, di restituirlo senza oneri ulteriori oppure di rinnovare il contratto.

Nella prassi commerciale si registra peraltro un’altra forma di leasing: il cosiddetto leasing operativo, che si concreta nella cessione in godimento di un determinato bene al locatario, quest’ultimo può rinnovare o interrompere il contratto ma in genere non è più previsto il diritto di riscatto del bene, solitamente infatti il produttore lo utilizza per darlo in locazione ad altri locatari.

Domanda:
Gentile Avvocato,
le pongo una domanda a proposito della cattiva informazione di mercato sulle cellule staminali vegetali inserite nelle creme cosmetiche. Secondo voci autorevoli, vedi il Prof.Garattini, le staminali vegetali sarebbero un "inganno", perché incompatibili con la pelle umana, in quanto appartenenti ad un altro regno, cioè il vegetale. Allora perché in Italia si è costretti a subire questi messaggi ingannevoli? Possibile che non esista un organo competente che sia superiore alle parti? Spero in una sua risposta, le invio cordiali saluti,

Anna Maria


Risposta:

Gentile Lettrice,
il quesito da lei sottoposto riguarda una fattispecie che potrebbe definirsi di "pratica commerciale scorretta" e/o di "pubblicità ingannevole".
A tale riguardo, le segnalo che già a partire dall’anno 2007, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha attivato uno speciale numero verde gratuito (800 166 661), attivo da lunedì a venerdì (ore 10-14), per i consumatori che volessero segnalare presunti casi di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole e occulta. A queste segnalazioni, laddove si riscontrassero profili effettivamente rilevanti ai sensi della normativa vigente, faranno seguito specifici approfondimenti istruttori da parte degli uffici del Garante. Il servizio rientra nelle iniziative adottate dall’Antitrust a seguito dell’entrata in vigore dei due decreti legislativi (n. 145/2007 e 146/2007) che ne hanno ampliato competenze e poteri in materia di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette (tra le principali novità, la possibilità di aprire un’istruttoria d’ufficio, il rafforzamento dei poteri ispettivi anche con l’ausilio della Guardia di Finanza e l’aumento delle sanzioni, il cui tetto massimo è passato da 100.000 a 500.000 euro). Il consumatore può denunciare un caso di pubblicità ingannevole o di pratica commerciale scorretta, compilando l’apposito modulo, rinvenibile sul sito www.agcm.it, che va poi spedito per posta o fax al seguente indirizzo:

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza Verdi 6/a
00198  ROMA
Tel. 06 858211
Fax 06 85821256

Va precisato, in generale, che chi denuncia un messaggio pubblicitario ingannevole e/o una pratica commerciale scorretta lo può fare non soltanto in quanto portatore di un interesse individuale (cioè quando è stato concretamente ingannato dal messaggio), ma anche per censurare la semplice idoneità del messaggio ad ingannare il pubblico.
La legge, al riguardo, definisce come pubblicità ingannevole ogni comunicazione che, direttamente o indirettamente crei nei consumatori un’idea errata sul prodotto o servizio offerto. Non è necessario che il messaggio pubblicitario abbia effettivamente arrecato un danno per essere qualificato come ingannevole, ma è sufficiente che le informazioni inesatte che esso comunica siano potenzialmente in grado di alterare le decisioni del consumatore.

 

sabato 19 maggio 2012

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